Le principali novità del nuovo Decreto Lavoro
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.05.2023, n. 103, il D.L. 4.05.2023 n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, in vigore dal 5.05.2023.
Riassumiamo le principali disposizioni contenute nel provvedimento:
1) NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ( DA ART.1 A ART. 13)
ART . 1 ASSEGNO DI INCLUSIONE (SOSTITUTIVO DEL REDDITO DI CITTADINANZA);
2) INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI
ART.14 RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO;
Nomina del medico competente:
Vi è l’obbligo, per i datori di lavoro o i dirigenti dell’azienda con apposita delega, di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.
Obblighi del medico competente:
E’ previsto l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.
ART. 15-16 RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA;
La finalità della norma è di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio :
– in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
– di lavoro irregolare o di evasione/omissione contributiva;
3) ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI LAVORO
ART. 19 FONDO NUOVE COMPETENZE;
ART.22 MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE;
ART.23 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI;
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a euro 10.000 annui, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a 4 volte l’importo omesso (anziché da 10.000 a 50.000 euro).
ART. 24 DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE (data l’importanza dell’argomento, lo stesso verrà approfondito con circolare dedicata);
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (CAUSALI), con abrogazione delle precedenti previste dal Decreto Dignità:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30.04.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (al fine di evitare contestazioni viene suggerita la stipula presso le commissioni di certificazione ai sensi dell’art. 75 e ss. Del Dlgs 276/2003) ;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
ART. 26 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN MERITO AL RAPPORTO DI LAVORO;
L’articolo 26 del Decreto Lavoro offre importanti semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro.
Il DL n. 48/2023 prevede che l’onere informativo relativo a talune fattispecie può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Le semplificazioni riguardano la mancata indicazione dei seguenti punti previsti obbligatoriamente dal precedente Decreto Trasparenza:
- durata del periodo di prova, se previsto;
- diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- importo iniziale della retribuzione o comunque compenso e relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- specifiche informazioni relative al rapporto di lavoro caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, senza un orario normale di lavoro programmato;
- enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Viene evidenziato che anche con la nuova previsione rimane ferma l’osservanza dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 in tema di impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi altresì la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
ART.27 INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE;
ART. 39 ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI;
Dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la quota dello sgravio a favore del dipendente è aumentata di 4 punti percentuali rispetto alle misure in vigore fino al mese di giugno. Tale aumento non trova applicazione sulla tredicesima mensilità.
Conseguentemente, la riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è così stabilita:
O 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
O 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
ART.40 MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE (FRINGE BENEFIT FINO 3000 EURO ESCLUSIVAMENTE PER DIPENDENTI CON FIGLI);
Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, 1^ parte del 3° periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2 Tuir, cioè sono a carico;
- nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il nuovo limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
IN SINTESI (PER CHI NON HA FIGLI A CARICO) alla data attuale (salvo variazioni nel corso dell’anno) potranno essere riconosciuti:
- buoni spesa, gif card, schede carburanti per un valore FRINGE BENEFIT di 258,00 euro (art. 51 c. 3 – TUIR) – esenti sia ai fini fiscali che previdenziali;
- tessere carburanti c.d. “buono benzina” per 200,00 euro (art. 1 Dl 5/2023) – esenti ai fini fiscali ma assoggettati a contribuzione (a differenza dell’anno 2022)
per un totale di 458,00 euro!!
Resta inteso che non esiste nessun obbligo da parte del Datore di Lavoro di erogare beni e servizi, come più volte ribadito in analoghe situazioni.
Rinascere in tempi di crisi, Pianificando futuri sorrisi.
Lo Studio Fenix Srl rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.