Decreto Legge n.50/2022-Decreto Aiuti
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina.
Di seguito una disamina delle principali misure.
Bonus sociale energia elettrica e gas
All’art.1 sono previste diverse novità per il bonus sociali elettricità e gas.
In particolare, il rafforzamento dei bonus per le famiglie a basso reddito, già previsto per il primo trimestre 2022 dalla legge di Bilancio 2022 e per il secondo trimestre dall’art. 3, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), viene esteso al terzo trimestre 2022.
Il valore dei bonus sarà determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) con delibera da adottare entro il 30 giugno.
Si chiarisce che ai fini delle dichiarazioni ISEE, l’art. 6, D.L. n. 21/2022 (che ha innalzato da 8.256 euro a 12.000 euro – dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 – la soglia ISEE ai fini dell’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas), si interpreta nel senso che nel caso in cui le bollette siano state già pagate, l’importo eccedente sarà compensato nelle fatture successive.
Se la compensazione è impossibile, l’importo spettante sarà rimborsato automaticamente entro il 31 dicembre 2022.
Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’ aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l’articolo 3 viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all’art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise.
Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività, al netto dell’IVA.
Proroga superbonus 110% per le unifamiliari
Con il decreto arriva la tanto attesa proroga del superbonus 110% per le unifamiliari (articolo 14, comma 1, lettera a).
In particolare, viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, di cui all’art. 121, c. 9, lett. b), D.L. n. 34/2000, la maxi detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Viene precisato che ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.
Credito di imposta beni immateriali 4.0
Con l’articolo 21 si rafforza il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In particolare, la misura del credito d’imposta prevista dall’art. 1, c. 1058, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal 20 al 50%.
Credito d’imposta formazione 4.0
All’articolo 22 viene ritoccata anche la disciplina del bonus formazione 4.0.
Nello specifico, le aliquote del credito d’imposta, previste dal c. 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese.
A condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.
Bonus una tantum
Per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, è istituito un bonus di 200 euro, erogato una tantum, destinato a pensionati e lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro, disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici (articoli 31 e 32).
Bonus trasporto locale
All’articolo 35 viene previsto un bonus per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.
È demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro il compito di definire le modalità operative.
Il buono, utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare l’importo di 60 euro.
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