Obbligo certificazione verde nei luoghi di lavoro
Il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, al mondo del lavoro pubblico e privato:
Tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione, volontariato, anche sulla base di contratti esterni, sono obbligati ad avere il Green Pass ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro in cui la predetta attività è posta in essere.
Come si ottiene il Green Pass?
- Avere completato la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- Essere negativi al test molecolare (validità certificazione 72 ore) o antigenico rapido (validità certificazione 48 ore);
- Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi (chiunque si contagi – 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione, è rilasciata la certificazione verde che avrà validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione).
Chi verifica il Green Pass a lavoro?
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di GREEN PASS per l’ingresso al lavoro. Gli stessi dovranno stabilire, entro il 15/10/2021 le modalità operative per organizzare le verifiche. Preferibilmente, ove possibile, i controlli dovranno essere effettuati al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, ma potranno anche essere effettuate delle verifiche a campione.
Chi effettua il controllo?
Il datore di lavoro, o in alternativa verrà individuato un soggetto incaricato ai controlli, che al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro verificherà con l’apposita app le eventuali violazioni.
Il soggetto sarà nominato con apposita delega dal datore di lavoro.
Modalità di verifica del Green Pass
La verifica avverrà tramite la lettura del QR-CODE utilizzando esclusivamente l’applicazione VERIFICAC19, che consente UNICAMENTE di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario , senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Se il lavoratore è sprovvisto di Green Pass?
Il lavoratore sarà considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO fino alla presentazione della certificazione, comunque non oltre il 31/12/2021, termine della cessazione dello stato di emergenza, e fin dal primo giorno di assenza non sarà corrisposta la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento.
Viene fatto salvo il diritto di conservazione del posto di lavoro durante l’assenza ingiustificata.
Soggetti esenti dall’obbligo
L’obbligo del GREEN PASS, non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Le eventuali sanzioni
- Il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli é punito con una sanzione da 600 a 1500 euro;
- Il datore di lavoro che non controlla i pass dei dipendenti é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro.
Appendice Importante
I datori di lavoro devono aggiornare il DVR, pertanto devono rivolgersi al professionista che li segue nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Riguardo l’obbligo di informativa sulle verifiche di Green Pass consigliamo ai nostri clienti di apporre un’informativa breve in prossimità dei luoghi di accesso, facendo riferimento all’art. 13 del Reg. Eu 679/2016.
Per maggiori informazioni riguardanti il DVR e la gestione della Privacy vi preghiamo di rivolgervi ai professionisti che vi seguono in questi aspetti.
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Lo Studio Fenix Srl rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.