Codice della Crisi d’Impresa e Codice Civile

La Riforma approvata con il D.Lgs. 14/2019 ha tuttavia modificato alcuni articoli del codice civile che sono invece entrati a far parte del diritto societario sin dal 16 marzo 2019. In particolare, le modifiche apportate al codice civile riguardano gli articoli 2086, comma 2 e 2476, comma 6.

Nuovi obblighi per gli imprenditori

La prima norma impone il nuovo obbligo a tutti gli imprenditori che operino in forma “societaria o collettiva” di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

La seconda norma afferma che gli amministratori rispondono personalmente verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Di fatto richiamando, con il termine “obblighi”, anche quello di adottare un “adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile”.

In poche parole, gli amministratori che entro il 16 marzo 2019 non abbiano adottato nell’azienda che dirigono, un sistema organizzativo adeguato a rilevare con tempestività un rischio di crisi aziendale, potrebbero essere chiamati dal giudice a rispondere con il proprio patrimonio ai debiti aziendali.

Cosa significa adeguato assetto organizzativo?

Anche in questo caso è bene chiarire che bene ha fatto il Legislatore a citare genericamente un “adeguato assetto organizzativo” e non specifiche tecniche di gestione.

In quanto il Legislatore innanzitutto deve fornire norme stabili nel tempo che non cambino a ogni modifica o affinamento delle tecniche aziendali e in secondo luogo perché per ogni azienda, le esigenze informative possono essere diverse e possono essere affrontate con maggiore o minore dettaglio.

La domanda da porsi quindi è:

“Cosa devo fare per adeguare la mia struttura amministrativa affinché non mi venga contestata una “mala gestio” da un giudice?

Analisi di bilancio? Analisi dei costi? Cash flow preventivi? Pianificazione strategica? Tecniche di marketing? Budget? Business plan? Formazione? Devo innovare … e in che misura?

La risposta è semplice ma complessa nello stesso momento.

La parte semplice è quella secondo la quale devo fornirmi di strumenti di controllo di gestione adeguati alla mia forma societaria, al mio fatturato, alla mia struttura dei costi, al mio mercato di sbocco e all’ambiente socio economico in cui mi trovo.

La parte complessa è comprendere quale sia il sistema di controllo di gestione da adottare.

Conclusioni

  1. Il controllo di gestione è un processo continuo e graduale;
  2. E’ un complesso di informazioni organizzate e gestite dall’organizzazione aziendale la cui struttura e complessità deve essere valutata in ragione della dimensione e della natura dell’azienda;
  3. Non deve gravare eccessivamente sull’azienda e il suo grado di complessità deve essere valutato secondo il principio del “costo/beneficio”;
  4. E’ un sistema che deve semplificare le informazioni e condensarle in poche informazioni strategiche;
  5. Deve essere un processo di gestione manageriale veloce;
  6. Deve tenere conto sia di componenti quantitativi, sia di componenti qualitativi della gestione aziendale perché questi, al giorno d’oggi, rappresentano il valore più importante dell’azienda.

Scheda di sintesi

  • Il Nuovo Codice della crisi ha apportato importanti modifiche al codice civile aggiungendo nuovi obblighi per le aziende e nuove responsabilità per gli amministratori;
  • Le norme modificate del codice civile fanno riferimento a un generico “adeguato assetto organizzativo”, contabile e amministrativo. Sta all’imprenditore interpretare tale norma adattandola alla propria struttura;
  • Tutte le tecniche di gestione aziendale possono essere utili per raggiungere un adeguato assetto organizzativo. L’importante è definire quali siano le informazioni strategiche e non creare procedure complesse o ridondanti che l’impresa non sia in grado di recepire velocemente;
  • La verifica di un adeguato “assetto organizzativo” al giorno d’oggi non può limitarsi all’analisi di dati quantitativi storicamente legati a valori materiali e alla contabilità generale ma deve necessariamente valutare anche aspetti qualitativi dell’impresa (come mi vede il cliente, come gestisco i processi aziendali, quanto sono capace di innovare e coinvolgere fare crescere il capitale umano).

 

Rinascere in tempi di crisi, Pianificando futuri sorrisi.

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